martedì 21 novembre 2006

Quando si può erogare l'indennità sostitutiva per ferie non godute

Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite di almeno quattro settimane all'anno (art. 10 del Dlgs 66/03).

Se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva, tale periodo va goduto per almeno due settimane nell'anno di maturazione (se ad esempio parliamo delle ferie del 2006, le due settimane vanno fruite entro il 31 dicembre 2006) e per le restanti due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (sempre riferendosi alle ferie del 2006, le altre due settimane vanno godute entro il 30 giugno 2008).

Siccome il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost.), la legge ha previsto delle sanzioni a carico del datore di lavoro che non rispetta i termini di fruizione del "periodo minimo legale" di ferie dei propri dipendenti (Dlgs 213/04); le uniche eccezioni riguardano le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del Dlgs 66/03), le ferie maturate e non godute dal lavoratore che cessa il rapporto e i periodi di ferie, previsti dalla contrattazione collettiva, superiori alle quattro settimane.

In questi casi, infatti, le ferie possono essere "monetizzate", vale a dire sostituite con un'indennità, chiamata appunto "indennità sostitutiva per ferie non godute"; si tratta di un'indennità di natura retributiva, perchè si pone come controprestazione monetaria del periodo di lavoro prestato dal dipendente, pur non essendovi tenuto.

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