La videosorveglianza sul posto di lavoro
Quello della videosorveglianza è un tema che riguarda essenzialmente la protezione e il rispetto dei dati personali. A questo proposito, il 29 aprile 2004 il garante per la privacy ha emanato un provvedimento generale nel quale, oltre ad aggiornare e integrare il precedente provvedimento generale del 29 novembre 2000 e a conformarsi al più recente testo approvato il 9 ottobre 2002 dal Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio d'Europa, vengono richiamati i seguenti principi cardine da tenere a mente prima di procedere all'installazione di apparecchiature di videosorveglianza:
- principio di liceità: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se fondato su uno dei presupposti di liceità previsto espressamente dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/03);
- principio di necessità: siccome l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta l'introduzione di un vincolo, una limitazione o comunque un condizionamento per il cittadino, va escluso ogni uso superfluo;
- principio di proporzionalità: va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
- principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
Il datore di lavoro può installare apparecchiature di videosorveglianza all'interno dei luoghi di lavoro solo a fronte di ragioni produttive, organizzative oppure per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori. Qualora invece il datore di lavoro decidesse di installare questi strumenti al fine di effettuare un controllo a distanza dei lavoratori, egli incorrerebbe nel divieto previsto dal comma 1 dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70): "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori."
Per poter installare gli impianti e le apparecchiature di controllo il datore di lavoro deve trovare un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4, comma 2, legge 300/70).
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