Il registro dei lavoratori a rischio cancro può essere anche informatico
Il registro dei lavoratori a rischio cancro può essere non solo cartaceo, ma anche informatico.
L'art. 10 del Dm 155/07 consente infatti alle aziende che esercitano attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa di impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie di rischio.
Se scelgono la via informatica, il datore di lavoro (per il registro) e il medico competente (per le cartelle sanitarie) devono adottare adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, anche mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonché il tracciamento degli accessi medesimi.
L'art. 10 del Dm 155/07 consente infatti alle aziende che esercitano attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa di impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie di rischio.
Se scelgono la via informatica, il datore di lavoro (per il registro) e il medico competente (per le cartelle sanitarie) devono adottare adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, anche mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonché il tracciamento degli accessi medesimi.
Ai sensi del Dlgs 626/94, la mancata tempestiva iscrizione dei lavoratori sul registro cartaceo o su quello informatico comporta l'applicazione, a carico del datore di lavoro, dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 89), mentre la mancata istituzione delle cartelle di rischio comporta l'applicazione, a carico del medico competente, dell'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 258 a 1.549 euro (art. 92).
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