La nuova riforma del Welfare: dal comma 76 al comma 83
La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.
I comma 76, 77 e 78 introducono la disciplina transitoria sulla totalizzazione dei contributi assicurativi (in attesa di una prossima riforma dell'istituto), incentivano la domanda di riscatto del periodo di studi universitari e prevedono il ricorso al fondo previsto per la manovra d'estate (Dl 81/07, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/07) per finanziare le novità sulla totalizzazione e sul riscatto del periodo di laurea.
Il comma 79 fissa l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% nel 2008, 25% nel 2009 e 26% a decorrere dal 2010.
Il comma 80 prevede l'allineamento della Gestione separata dell'Inpgi, l'istituto pensionistico dei giornalisti, con la Gestione separata dell'Inps (così come modificata dalle disposizioni del comma 79) e forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti al regime pensionistico dell'Inpgi.
Il comma 81 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in particolare per lo sviluppo della flessibilità degli orari delle mamme lavoratrici, per la revisione dei congedi parentali e per l'incremento del tempo parziale e del telelavoro.
Il comma 82 consente contribuzioni saltuarie e non fisse anche ai non iscritti al fondo "Mutualità pensioni" dell'Inps.
Il comma 83 stabilisce maggiori tutele in tema di maternità per le lavoratrici impegnate in attività di co.co.pro.
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