domenica 27 gennaio 2008

Le clausole elastiche e flessibili nel rapporto di lavoro part-time

L'art. 46 della riforma Biagi (Dlgs 276/03) aveva introdotto in tema di lavoro a tempo parziale una serie di modifiche al Dlgs 61/00, prevedendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, di lavoro straordinario e per la stipulazione di clausole elastiche o flessibili.

Ma che cosa sono esattamente queste clausole? Le clausole elastiche sono norme contrattuali applicabili ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto che, se adottate, consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; le clausole flessibili, invece, sono norme contrattuali che danno la possibilità al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (ad esempio, il turno di lavoro del martedì viene spostato al venerdì).

La riforma Biagi aveva demandato la possibilità di stipulare queste clausole all'autonomia collettiva, che individuava le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale del lavoro di lavoro; in assenza di contrattazione collettiva, le clausole elastiche e flessibili potevano essere inserite nel contratto solo se c'era consenso tra le parti.

La riforma del Welfare (legge 247/07) ha rafforzato il controllo della contrattazione collettiva, diminuendo nel contempo il potere del datore di lavoro. Il risultato è che ora, per essere ammesse, le clausole elastiche e flessibili necessitano dei seguenti requisiti:

- devono essere previste e disciplinate dal contratto collettivo;

- devono essere apposte al contratto individuale previo consenso del lavoratore;

- devono essere attivate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (contro i soli 2 della riforma Biagi).

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