Il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul Tfr
Il trattamento di fine rapporto è una somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, ed è costituito da due parti:
- una componente capitale, che si ottiene, in via approssimativa, dividendo la retribuzione annua del dipendente utile ai fini del Tfr per 13,5 (art. 2120, comma 1, c.c.);
- una componente finanziaria, che si ottiene rivalutando annualmente la componente capitale esistente al 31 dicembre dell'anno precedente con un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (art. 2120, comma 4, c.c.).
Fino all'anno 2000 le due quote (capitale e finanziaria) concorrevano entrambe alla formazione della base imponibile ai fini fiscali del Tfr, e dunque erano assoggettate a tassazione separata; dal 1° gennaio 2001, a seguito dell'introduzione del Dlgs 47/00, mentre la quota capitale (detta anche "fondo Tfr") è rimasta soggetta a tassazione separata secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del Tuir, la quota finanziaria (ossia la rivalutazione annua) è anticipatamente soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef.
L'art. 11, comma 4, del citato Dlgs stabilisce infatti che ogni anno il sostituto d'imposta deve applicare sulla quota di rivalutazione del Tfr un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari all'11%. Il versamento di tale imposta va effettuato in due tranche: entro il 16 dicembre dell'anno solare in cui matura la rivalutazione è dovuto un acconto, commisurato al 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente; entro il 16 febbraio dell'anno successivo va versato il saldo.
- una componente capitale, che si ottiene, in via approssimativa, dividendo la retribuzione annua del dipendente utile ai fini del Tfr per 13,5 (art. 2120, comma 1, c.c.);
- una componente finanziaria, che si ottiene rivalutando annualmente la componente capitale esistente al 31 dicembre dell'anno precedente con un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (art. 2120, comma 4, c.c.).
Fino all'anno 2000 le due quote (capitale e finanziaria) concorrevano entrambe alla formazione della base imponibile ai fini fiscali del Tfr, e dunque erano assoggettate a tassazione separata; dal 1° gennaio 2001, a seguito dell'introduzione del Dlgs 47/00, mentre la quota capitale (detta anche "fondo Tfr") è rimasta soggetta a tassazione separata secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del Tuir, la quota finanziaria (ossia la rivalutazione annua) è anticipatamente soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef.
L'art. 11, comma 4, del citato Dlgs stabilisce infatti che ogni anno il sostituto d'imposta deve applicare sulla quota di rivalutazione del Tfr un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari all'11%. Il versamento di tale imposta va effettuato in due tranche: entro il 16 dicembre dell'anno solare in cui matura la rivalutazione è dovuto un acconto, commisurato al 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente; entro il 16 febbraio dell'anno successivo va versato il saldo.
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