Il Governo elimina la retroattività del maggior prelievo sul benefit auto
Il fringe benefit è una forma di retribuzione, costituita da un’erogazione in denaro o da una prestazione in natura, che si aggiunge allo stipendio. Nel limite di 258,23 euro annui il benefit è esente da ritenuta; se invece il valore del benefit supera i 258,23 euro annui, tutto il suo valore concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
Fra i beni che più frequentemente vengono concessi ai dipendenti spicca l'autovettura concessa ad uso promiscuo (per esigenze di lavoro e per uso privato); si tratta del fringe benefit più comune perché determina un beneficio sia per il datore, che paga una parte dello stipendio al dipendente concedendogli l’uso di un bene che rimane sempre di proprietà dell’azienda, sia per il dipendente, che può disporre di un’autovettura anche al di fuori del lavoro, per uso privato.
Dallo scorso 3 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 262/06 collegato alla manovra finanziaria, il valore del fringe benefit autovettura è costituito dal 50% (e non più il 30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d’imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo (art. 51, comma 4, lettera a, del Tuir).
A questa disposizione il ministero delle Finanze aveva in un primo momento attribuito effetto retroattivo, per cui l'aumento (dal 30 al 50%) sarebbe dovuto avvenire dal 1° gennaio 2006, il che avrebbe significato per i dipendenti una maggiore imposizione in fase di conguaglio di fine anno per il recupero della differenza della base imponibile dal 30 al 50%.
Il Governo ha però fatto marcia indietro. Venerdì 8 dicembre l'Esecutivo ha infatti presentato un emendamento all'art. 5 della Finanziaria, in discussione in questi giorni al Senato, che cancella la retroattività della norma sull'incremento del valore dell'autovettura aziendale, facendo così decorrere il nuovo valore dal 1° gennaio 2007.
Fra i beni che più frequentemente vengono concessi ai dipendenti spicca l'autovettura concessa ad uso promiscuo (per esigenze di lavoro e per uso privato); si tratta del fringe benefit più comune perché determina un beneficio sia per il datore, che paga una parte dello stipendio al dipendente concedendogli l’uso di un bene che rimane sempre di proprietà dell’azienda, sia per il dipendente, che può disporre di un’autovettura anche al di fuori del lavoro, per uso privato.
Dallo scorso 3 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 262/06 collegato alla manovra finanziaria, il valore del fringe benefit autovettura è costituito dal 50% (e non più il 30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d’imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo (art. 51, comma 4, lettera a, del Tuir).
A questa disposizione il ministero delle Finanze aveva in un primo momento attribuito effetto retroattivo, per cui l'aumento (dal 30 al 50%) sarebbe dovuto avvenire dal 1° gennaio 2006, il che avrebbe significato per i dipendenti una maggiore imposizione in fase di conguaglio di fine anno per il recupero della differenza della base imponibile dal 30 al 50%.
Il Governo ha però fatto marcia indietro. Venerdì 8 dicembre l'Esecutivo ha infatti presentato un emendamento all'art. 5 della Finanziaria, in discussione in questi giorni al Senato, che cancella la retroattività della norma sull'incremento del valore dell'autovettura aziendale, facendo così decorrere il nuovo valore dal 1° gennaio 2007.
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