Il "tempismo" del ministero del Lavoro sulle iscrizioni al Fondo Est
Il Fondo Est è nato circa un anno e mezzo fa, il 27 luglio 2005. Pur avendo molto tempo a disposizione, il ministero del Lavoro ha preferito astenersi dall'esprimere un giudizio sulla natura di questo fondo e sulla sua disciplina. Ha aspettato che i principali organi di stampa specializzati scrivessero che l'iscrizione al fondo era obbligatoria per tutte le aziende che applicavano il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi o il Ccnl Turismo. Ha aspettato che il fondo comunicasse il termine entro il quale iscriversi. Ha aspettato che i consulenti del lavoro si muovessero per informare le aziende clienti dell'obbligatorietà dell'iscrizione al fondo. Ha infine aspettato che il termine per l'iscrizione scadesse.
Lo scorso 16 dicembre questo termine è scaduto. Non è passata neanche una settimana che il ministero del Lavoro ha diffuso una nota (n. 7573 del 21 dicembre) con la quale, rispondendo ad un interpello presentato dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Treviso, ha chiarito la natura del fondo e le eventuali conseguenze di una mancata iscrizione ad esso.
Il Fondo Est ha, secondo il ministero, natura obbligatoria e non normativa; di conseguenza, il fondo riguarda esclusivamente i soggetti contraenti, ossia le aziende che aderiscono alle associazioni firmatarie del contratto collettivo. In altre parole, al Fondo Est devono obbligatoriamente iscriversi le aziende aderenti ad un'associazione che ha siglato il Ccnl Commercio o Turismo, mentre le aziende che si limitano ad aderire a uno di questi Ccnl non hanno l'obbligo di iscrizione, dal momento che esse continuerebbero ugualmente a godere dei benefici di cui all'art. 10 della legge 30/03.
Lo scorso 16 dicembre questo termine è scaduto. Non è passata neanche una settimana che il ministero del Lavoro ha diffuso una nota (n. 7573 del 21 dicembre) con la quale, rispondendo ad un interpello presentato dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Treviso, ha chiarito la natura del fondo e le eventuali conseguenze di una mancata iscrizione ad esso.
Il Fondo Est ha, secondo il ministero, natura obbligatoria e non normativa; di conseguenza, il fondo riguarda esclusivamente i soggetti contraenti, ossia le aziende che aderiscono alle associazioni firmatarie del contratto collettivo. In altre parole, al Fondo Est devono obbligatoriamente iscriversi le aziende aderenti ad un'associazione che ha siglato il Ccnl Commercio o Turismo, mentre le aziende che si limitano ad aderire a uno di questi Ccnl non hanno l'obbligo di iscrizione, dal momento che esse continuerebbero ugualmente a godere dei benefici di cui all'art. 10 della legge 30/03.
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