Le caratteristiche del contratto di collaborazione a progetto
Dal 24 ottobre 2005 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ad eccezione di quelli di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e per i quali il compenso percepito non sia superiore a 5mila euro nel medesimo anno solare, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta, e deve contenere i seguenti elementi:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto, o programma di esso, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme del coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
In assenza di uno specifico progetto, programma o fase di esso, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta, e deve contenere i seguenti elementi:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto, o programma di esso, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme del coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
In assenza di uno specifico progetto, programma o fase di esso, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
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