I nuovi importi dell'assegno per il nucleo familiare
Con la circolare n. 13 del 12 gennaio 2007 l'Inps ha spiegato le modifiche apportate dall'art. 1, comma 11, della legge 296/06 (Finanziaria 2007) alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare.
Dal 1° gennaio 2007 sono state rimodulate le tabelle in vigore allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione. In particolare:
- per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;
- per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell'assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
- per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell'assegno sono stati rivalutati del 15%;
Dal 1° gennaio 2007 sono state rimodulate le tabelle in vigore allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione. In particolare:
- per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;
- per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell'assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
- per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell'assegno sono stati rivalutati del 15%;
- le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D) sono rimaste invariate.
In presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), ai fini della determinazione dell'assegno rilevano, al pari dei figli minori, anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purchè studenti o apprendisti; la norma non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella composizione del nucleo familiare che comporta la perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti.
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