Scade domani il termine per l'invio della denuncia sui disabili
La disciplina sulle assunzioni obbligatorie è attualmente regolata dalla legge 68/99, che ha come finalità quella di promuovere l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Uno degli strumenti più efficaci per raggiungere tale scopo è la compilazione e l'invio da parte dei datori di lavoro tenuti a farlo, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un prospetto informativo sul personale complessivamente occupato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la denuncia.
I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 1 lavoratore disabile; solo per questa ipotesi, l’obbligo scatta esclusivamente in caso di nuove assunzioni, e tale obbligo deve essere assolto entro i 12 mesi dalla nuova assunzione. In caso di ulteriore nuova assunzione durante il termine dei 12 mesi (cioè nell’ipotesi di assunzione del 17esimo lavoratore), l’assunzione del disabile deve avvenire entro i successivi 60 giorni. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 2 lavoratori disabili.
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere lavoratori disabili fino all’integrazione della quota del 7% (con arrotondamento in eccesso per le frazioni superiori allo 0,50) dei dipendenti.
Il mancato o ritardato invio del prospetto informativo entro il termine previsto sarà punito con la sanzione amministrativa di 578,43 euro, maggiorata per ogni giorno di ritardo con ulteriori 28,02 euro.
Uno degli strumenti più efficaci per raggiungere tale scopo è la compilazione e l'invio da parte dei datori di lavoro tenuti a farlo, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un prospetto informativo sul personale complessivamente occupato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la denuncia.
I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 1 lavoratore disabile; solo per questa ipotesi, l’obbligo scatta esclusivamente in caso di nuove assunzioni, e tale obbligo deve essere assolto entro i 12 mesi dalla nuova assunzione. In caso di ulteriore nuova assunzione durante il termine dei 12 mesi (cioè nell’ipotesi di assunzione del 17esimo lavoratore), l’assunzione del disabile deve avvenire entro i successivi 60 giorni. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 2 lavoratori disabili.
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere lavoratori disabili fino all’integrazione della quota del 7% (con arrotondamento in eccesso per le frazioni superiori allo 0,50) dei dipendenti.
Il mancato o ritardato invio del prospetto informativo entro il termine previsto sarà punito con la sanzione amministrativa di 578,43 euro, maggiorata per ogni giorno di ritardo con ulteriori 28,02 euro.
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