Il criterio di cassa allargato nella determinazione del reddito di lavoro
Il reddito di lavoro dipendente si determina sommando tutte le somme e i valori derivanti dal rapporto di lavoro dipendente che sono maturati e percepiti durante il periodo d’imposta o che comunque vengono percepiti dal beneficiario entro il 12 gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta considerato (art. 51, comma 1, Tuir).
Per determinare il reddito di lavoro dipendente si applicano due criteri:
- criterio di cassa, che comprende tutte le somme i valori maturati e percepiti dal beneficiario durante il periodo d’imposta, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- criterio di cassa allargato, che consente di ricomprendere nel periodo d’imposta le somme e i valori percepiti (e non anche maturati) entro i primi dodici giorni dalla fine del periodo d’imposta; in questo modo i dipendenti delle aziende che pagano gli stipendi nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza fanno rientrare nel periodo d’imposta anche le somme e i valori che si riferiscono al mese di dicembre ma che vengono percepiti nei primi giorni del mese di gennaio.
Per determinare il reddito di lavoro dipendente si applicano due criteri:
- criterio di cassa, che comprende tutte le somme i valori maturati e percepiti dal beneficiario durante il periodo d’imposta, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- criterio di cassa allargato, che consente di ricomprendere nel periodo d’imposta le somme e i valori percepiti (e non anche maturati) entro i primi dodici giorni dalla fine del periodo d’imposta; in questo modo i dipendenti delle aziende che pagano gli stipendi nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza fanno rientrare nel periodo d’imposta anche le somme e i valori che si riferiscono al mese di dicembre ma che vengono percepiti nei primi giorni del mese di gennaio.
Una somma o un valore si considera “percepita/o” dal soggetto beneficiario non solo quando è già entrata/o nel suo patrimonio, ma anche quando la somma o il valore esce dalla disponibilità del soggetto erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
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