I nuovi adempimenti relativi alle comunicazioni agli enti
La Finanziaria 2007 (legge 296/06) ha disposto nuovi adempimenti in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, in caso di assunzione di un lavoratore subordinato, di un collaboratore a progetto, di un socio lavoratore di cooperativa, di un apprendista o di un tirocinante, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto.
Oltre a stabilire quanto sopra, il comma 1180 dell'unico articolo che compone la Legge finanziaria dispone anche che "in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione [...] può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
Per il momento il datore di lavoro dovrà ancora provvedere, al momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, a notificare all'Inail la denuncia nominativa degli assicurati. Ancora per poco però, perchè quando diverrà operativo il modello unificato, che sarà istituito con prossimo decreto da parte del ministero del Lavoro, tutto cambierà.
Il futuro modello unificato consentirà infatti ai datori di lavoro di compilare e inviare telematicamente al Centro per l'Impiego tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro; la comunicazione avrà effetto non solo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo nei confronti del Centro per l'Impiego, ma anche nei confronti del ministero del Lavoro, dell'Inps, dell'Inail, di altri enti previdenziali e, con riferimento alla comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro con gli stranieri, della Prefettura (comma 1184, art. 1, legge 296/06).
A norma del comma 1183, poi, dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro devono comunicare al Centro per l'Impiego anche la variazione della ragione sociale, il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, nonchè il trasferimento e il distacco del lavoratore.
Dal 1° gennaio 2007, in caso di assunzione di un lavoratore subordinato, di un collaboratore a progetto, di un socio lavoratore di cooperativa, di un apprendista o di un tirocinante, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto.
Oltre a stabilire quanto sopra, il comma 1180 dell'unico articolo che compone la Legge finanziaria dispone anche che "in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione [...] può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
Per il momento il datore di lavoro dovrà ancora provvedere, al momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, a notificare all'Inail la denuncia nominativa degli assicurati. Ancora per poco però, perchè quando diverrà operativo il modello unificato, che sarà istituito con prossimo decreto da parte del ministero del Lavoro, tutto cambierà.
Il futuro modello unificato consentirà infatti ai datori di lavoro di compilare e inviare telematicamente al Centro per l'Impiego tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro; la comunicazione avrà effetto non solo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo nei confronti del Centro per l'Impiego, ma anche nei confronti del ministero del Lavoro, dell'Inps, dell'Inail, di altri enti previdenziali e, con riferimento alla comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro con gli stranieri, della Prefettura (comma 1184, art. 1, legge 296/06).
A norma del comma 1183, poi, dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro devono comunicare al Centro per l'Impiego anche la variazione della ragione sociale, il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, nonchè il trasferimento e il distacco del lavoratore.
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