La nuova contribuzione per gli apprendisti
Con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 l'Inps ha chiarito la nuova contribuzione in materia di apprendistato stabilita dall'art. 1, comma 773, della legge 296/06 (Finanziaria 2007).
A partire dal 1° gennaio 2007 la contribuzione complessivamente dovuta per gli apprendisti è pari al 15,84%, di cui 10% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista.
La nuova misura contributiva produrrà effetto immediato, sia con riguardo ai rapporti di apprendistato già in essere sia per quelli costituendi; questa maggiore contribuzione servirà tra le altre cose ad estendere, sempre dal 1° gennaio 2007, le disposizioni in materia di indennità di malattia (previste per la generalità dei lavoratori subordinati) anche agli apprendisti, che prima ne erano esclusi.
Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti non superiore a nove, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta all'1,5% per il primo anno di contratto e al 3% per il secondo anno di contratto; dal terzo anno in poi l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà quella generale del 10%.
A partire dal 1° gennaio 2007 la contribuzione complessivamente dovuta per gli apprendisti è pari al 15,84%, di cui 10% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista.
La nuova misura contributiva produrrà effetto immediato, sia con riguardo ai rapporti di apprendistato già in essere sia per quelli costituendi; questa maggiore contribuzione servirà tra le altre cose ad estendere, sempre dal 1° gennaio 2007, le disposizioni in materia di indennità di malattia (previste per la generalità dei lavoratori subordinati) anche agli apprendisti, che prima ne erano esclusi.
Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti non superiore a nove, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta all'1,5% per il primo anno di contratto e al 3% per il secondo anno di contratto; dal terzo anno in poi l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà quella generale del 10%.
Nessun commento:
Posta un commento