mercoledì 10 gennaio 2007

La riforma del Tfr e le scelte dei lavoratori

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma della previdenza complementare (Dlgs 252/05).

I lavoratori dipendenti avranno sei mesi di tempo (dal 1° gennaio al 30 giugno 2007) per decidere la destinazione del proprio Tfr maturando: se lasciarlo in azienda oppure trasferirlo in un fondo di previdenza complementare. Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 la scelta va effettuata sempre entro sei mesi, a partire dalla data di assunzione.

Se si decide di conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare non si può più tornare indietro; viceversa, la scelta di non conferire il Tfr ad un fondo pensione negoziale (e quindi di lasciarlo in azienda) è revocabile in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il lavoratore non esprimesse alcuna volontà entro il termine stabilito (30 giugno 2007), scatta il meccanismo del silenzio-assenso: il Tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo o, se assente, al fondo residuale istituito presso l'Inps.

I dipendenti che sono già occupati alla data del 28 aprile 1993 hanno a disposizione una scelta in più rispetto agli altri: possono infatti decidere di conferire al fondo pensione negoziale tutto il Tfr maturando (come accade per qualsiasi lavoratore) oppure una sua quota, nella misura prevista dal proprio Ccnl o, in assenza di previsione, nella misura minima del 50%.

Se un Ccnl non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva, il lavoratore può comunque destinare il proprio Tfr ad una forma pensionistica individuale; se non si esprime nel termine di sei mesi, il Tfr viene assegnato tacitamente al fondo residuale istituito presso l'Inps.

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