Fondo Est, i chiarimenti della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro
La Fondazione Studi dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro ha voluto chiarire alcuni aspetti ancora poco chiari dell'obbligo di iscrizione al Fondo Est.
Il Fondo Est è stato costituito nel 2005 allo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti (esclusi quadri e dirigenti) delle aziende del commercio e dei servizi, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio e turismo.
Secondo le indicazioni fornite dallo stesso Fondo Est e da tutti gli organi di stampa, entro lo scorso 16 dicembre 2006 tutte le aziende del terziario e del turismo avrebbero dovuto iscriversi tutte le aziende. Una volta scaduto il termine, il ministero del Lavoro ha diffuso una nota (n. 7573 del 21 dicembre) con la quale ha chiarito che il Fondo Est ha natura obbligatoria e non normativa, e di conseguenza il fondo riguarda solamente i soggetti contraenti, vale a dire le aziende che aderiscono alle associazioni firmatarie del contratto collettivo.
Come dunque comportarsi con le aziende che hanno già versato la quota una tantum per l'iscrizione ma che non sono aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del Ccnl? Queste aziende possono ottenere la restituzione di quanto hanno già versato?
La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha fornito le seguenti precisazioni. Le imprese che aderiscono ad un'associazione sindacale che ha firmato il contratto collettivo non possono chiedere la restituzione dei versamenti già effettuati, dal momento che hanno adempiuto ad un obbligo contrattualmente assunto con l'iscrizione al sindacato. Viceversa, le imprese che non aderiscono ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo possono chiedere la restituzione dei versamenti già effettuati, ma a condizione che questi pagamenti siano stati versati con "riserva", al solo fine di rispettare l'obbligo assunto verso i lavoratori di applicare integralmente la parte normativa ed economica del contratto.
Il Fondo Est è stato costituito nel 2005 allo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti (esclusi quadri e dirigenti) delle aziende del commercio e dei servizi, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio e turismo.
Secondo le indicazioni fornite dallo stesso Fondo Est e da tutti gli organi di stampa, entro lo scorso 16 dicembre 2006 tutte le aziende del terziario e del turismo avrebbero dovuto iscriversi tutte le aziende. Una volta scaduto il termine, il ministero del Lavoro ha diffuso una nota (n. 7573 del 21 dicembre) con la quale ha chiarito che il Fondo Est ha natura obbligatoria e non normativa, e di conseguenza il fondo riguarda solamente i soggetti contraenti, vale a dire le aziende che aderiscono alle associazioni firmatarie del contratto collettivo.
Come dunque comportarsi con le aziende che hanno già versato la quota una tantum per l'iscrizione ma che non sono aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del Ccnl? Queste aziende possono ottenere la restituzione di quanto hanno già versato?
La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha fornito le seguenti precisazioni. Le imprese che aderiscono ad un'associazione sindacale che ha firmato il contratto collettivo non possono chiedere la restituzione dei versamenti già effettuati, dal momento che hanno adempiuto ad un obbligo contrattualmente assunto con l'iscrizione al sindacato. Viceversa, le imprese che non aderiscono ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo possono chiedere la restituzione dei versamenti già effettuati, ma a condizione che questi pagamenti siano stati versati con "riserva", al solo fine di rispettare l'obbligo assunto verso i lavoratori di applicare integralmente la parte normativa ed economica del contratto.
Le imprese che non aderiscono ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo, inoltre, possono interrompere in qualsiasi momento le erogazioni nei confronti del fondo, senza per questo violare le norme del Ccnl.
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