Riforma del Tfr, la doppia decorrenza dei versamenti al fondo pensione
Se il 20 aprile 2007 un dipendente sceglie di destinare il proprio Tfr ad un fondo pensione, da quando decorrono i suoi versamenti: dal mese di aprile, dal successivo mese di maggio, dal 1° luglio o dal 1° gennaio?
Fino ad ora il tema della decorrenza dei versamenti era stato sì affrontato dai tecnici del ministero del Lavoro, ma non risolto: ora la bozza di uno dei due decreti interministeriali, di prossima emanazione, chiarisce anche questo aspetto.
L'inizio dei versamenti avverrà con modalità e tempistica differenti, a seconda che si tratti di lavoratori assunti prima del 2007 o dal 1° gennaio 2007 in poi.
I lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 che optano per il fondo pensione conferiranno ad esso il Tfr che maturerà dalla data dell'opzione; il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento al fondo pensione dal 1° luglio 2007, rivalutando correttamente le quote di Tfr maturate dal momento dell'opzione. In caso di mancata scelta (ipotesi di silenzio-assenso) il lavoratore destinerà al fondo pensione il Tfr che maturerà dal 1° luglio 2007, mentre le mensilità da gennaio a giugno 2007 resteranno in azienda.
I lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 avranno sei mesi di tempo per scegliere se destinare o meno il proprio Tfr ad un fondo pensione; in caso di opzione espressa per un fondo oppure in caso di silenzio-assenso, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al fondo pensione, dal mese successivo alla scelta del lavoratore (o da quello successivo alla scadenza del termine dei sei mesi), tutto il Tfr maturato dal momento dell'assunzione.
In pratica, esisterà un doppio binario:
- i lavoratori assunti prima del 2007 destineranno il Tfr ai fondi pensione dalla data dell'opzione (o dal 1° luglio 2007 in caso di mancata scelta);
- i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 in poi verseranno ai fondi pensione il Tfr maturato dal momento dell'assunzione, anche se la scelta viene effettuata successivamente al primo mese di assunzione o, in caso di non scelta, allo scadere dei sei mesi di tempo.
Fino ad ora il tema della decorrenza dei versamenti era stato sì affrontato dai tecnici del ministero del Lavoro, ma non risolto: ora la bozza di uno dei due decreti interministeriali, di prossima emanazione, chiarisce anche questo aspetto.
L'inizio dei versamenti avverrà con modalità e tempistica differenti, a seconda che si tratti di lavoratori assunti prima del 2007 o dal 1° gennaio 2007 in poi.
I lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 che optano per il fondo pensione conferiranno ad esso il Tfr che maturerà dalla data dell'opzione; il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento al fondo pensione dal 1° luglio 2007, rivalutando correttamente le quote di Tfr maturate dal momento dell'opzione. In caso di mancata scelta (ipotesi di silenzio-assenso) il lavoratore destinerà al fondo pensione il Tfr che maturerà dal 1° luglio 2007, mentre le mensilità da gennaio a giugno 2007 resteranno in azienda.
I lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 avranno sei mesi di tempo per scegliere se destinare o meno il proprio Tfr ad un fondo pensione; in caso di opzione espressa per un fondo oppure in caso di silenzio-assenso, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al fondo pensione, dal mese successivo alla scelta del lavoratore (o da quello successivo alla scadenza del termine dei sei mesi), tutto il Tfr maturato dal momento dell'assunzione.
In pratica, esisterà un doppio binario:
- i lavoratori assunti prima del 2007 destineranno il Tfr ai fondi pensione dalla data dell'opzione (o dal 1° luglio 2007 in caso di mancata scelta);
- i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 in poi verseranno ai fondi pensione il Tfr maturato dal momento dell'assunzione, anche se la scelta viene effettuata successivamente al primo mese di assunzione o, in caso di non scelta, allo scadere dei sei mesi di tempo.
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