In auto è difficile ottenere l'infortunio in itinere
L'infortunio in itinere è quel tipo di infortunio sul lavoro che coinvolge il lavoratore lungo il tragitto che separa il luogo di lavoro da un determinato posto. Più precisamente, l'art. 12 del Dlgs 38/00 stabilisce che tale infortunio viene coperto dalla tutela assicurativa se avviene:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto, con sentenza n. 995 del 17 gennaio 2007, il ricorso di una donna che chiedeva all'Inail il versamento della rendita per infortunio in itinere a seguito di un incidente occorsole con l'auto mentre si recava dall'abitazione al posto di lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito una volta di più che ottenere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere in caso di utilizzo dell'auto privata è assai difficile. Statistiche alla mano, l'uso dell'auto privata comporta un'alta esposizione al rischio della strada, mentre il mezzo pubblico, che costituisce il mezzo di locomozione normale per la mobilità delle persone, è valutato a rischio minimo. Un eventuale indennizzo a seguito di incidente automobilistico si ritiene giustificato solo nell'ipotesi di effettiva necessità, se ad esempio il tragitto non è coperto in maniera adeguata da mezzi pubblici, cosicchè "la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi" (Cassazione, sentenza n. 15068 del 28 novembre 2001).
Con questa sentenza la Cassazione aggiunge un altro tassello al già ricco mosaico di ragioni per le quali l'infortunio subito in auto è quasi mai indennizzabile: quello della necessità di bilancio. Scrivono infatti i giudici: "Stante l'esigenza di conciliabilità del bilancio con i compiti di tutela sociale dello Stato, non può gravarsi la collettività di spese ricollegabili a cause comportamentali che, non improntate alla necessaria prudenza, non siano funzionalizzate a ridurre, attraverso la percorrenza di itinerari più brevi e sicuri, la utilizzabilità di mezzi di trasporto di maggiore affidabilità e la praticabilità delle più opportune e adeguate cautele, i margini di rischio che il lavoratore incontra nel percorso (di andata e ritorno) dal luogo di abitazione a quello di lavoro".
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto, con sentenza n. 995 del 17 gennaio 2007, il ricorso di una donna che chiedeva all'Inail il versamento della rendita per infortunio in itinere a seguito di un incidente occorsole con l'auto mentre si recava dall'abitazione al posto di lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito una volta di più che ottenere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere in caso di utilizzo dell'auto privata è assai difficile. Statistiche alla mano, l'uso dell'auto privata comporta un'alta esposizione al rischio della strada, mentre il mezzo pubblico, che costituisce il mezzo di locomozione normale per la mobilità delle persone, è valutato a rischio minimo. Un eventuale indennizzo a seguito di incidente automobilistico si ritiene giustificato solo nell'ipotesi di effettiva necessità, se ad esempio il tragitto non è coperto in maniera adeguata da mezzi pubblici, cosicchè "la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi" (Cassazione, sentenza n. 15068 del 28 novembre 2001).
Con questa sentenza la Cassazione aggiunge un altro tassello al già ricco mosaico di ragioni per le quali l'infortunio subito in auto è quasi mai indennizzabile: quello della necessità di bilancio. Scrivono infatti i giudici: "Stante l'esigenza di conciliabilità del bilancio con i compiti di tutela sociale dello Stato, non può gravarsi la collettività di spese ricollegabili a cause comportamentali che, non improntate alla necessaria prudenza, non siano funzionalizzate a ridurre, attraverso la percorrenza di itinerari più brevi e sicuri, la utilizzabilità di mezzi di trasporto di maggiore affidabilità e la praticabilità delle più opportune e adeguate cautele, i margini di rischio che il lavoratore incontra nel percorso (di andata e ritorno) dal luogo di abitazione a quello di lavoro".
Nessun commento:
Posta un commento