La procedura di assunzione di un cittadino extracomunitario
In base alla normativa attualmente vigente in Italia in materia di immigrazione, i cittadini extracomunitari possono fare ingresso per lavoro in Italia, ad eccezione di alcuni casi particolari (ad esempio dirigenti, professori, ricercatori, interpreti, atleti, personale altamente qualificato, personale dello spettacolo, artisti, giornalisti, infermieri professionali), unicamente nell'ambito di quote che vengono stabilite annualmente con il cd. "decreto-flussi", un decreto che viene emanato direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ingresso in Italia per lavoro subordinato è possibile solamente dopo che lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per territorio abbia rilasciato, a seguito di richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro, un nulla osta al lavoro nei confronti del cittadino extracomunitario.
Una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione accoglie la richiesta, il nulla osta viene rilasciato al datore di lavoro affinché questi lo consegni o lo faccia pervenire al lavoratore straniero extracomunitario (che in questo momento deve trovarsi ancora nel Paese di residenza).
Una copia di questo nulla osta viene inviata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione al consolato italiano del Paese di origine del lavoratore extracomunitario per i debiti riscontri con i documenti presentati dal cittadino straniero all'autorità consolare. Infatti, una volta entrato in possesso del nulla osta al lavoro, il cittadino extraUE deve recarsi (munito anche di passaporto in corso di validità) al consolato italiano nel proprio Paese di origine per richiedere un regolare visto d'ingresso in Italia.
Una volta ottenuto il visto e fatto ingresso in Italia, il cittadino extracomunitario deve recarsi entro otto giorni allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro e per richiedere in quell'occasione anche il permesso di soggiorno per lavoro. Nonostante quest'ultimo documento venga consegnato successivamente, lo straniero potrà intanto iniziare una regolare attività lavorativa in Italia.
L'ingresso in Italia per lavoro subordinato è possibile solamente dopo che lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per territorio abbia rilasciato, a seguito di richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro, un nulla osta al lavoro nei confronti del cittadino extracomunitario.
Una volta che lo Sportello Unico per l'Immigrazione accoglie la richiesta, il nulla osta viene rilasciato al datore di lavoro affinché questi lo consegni o lo faccia pervenire al lavoratore straniero extracomunitario (che in questo momento deve trovarsi ancora nel Paese di residenza).
Una copia di questo nulla osta viene inviata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione al consolato italiano del Paese di origine del lavoratore extracomunitario per i debiti riscontri con i documenti presentati dal cittadino straniero all'autorità consolare. Infatti, una volta entrato in possesso del nulla osta al lavoro, il cittadino extraUE deve recarsi (munito anche di passaporto in corso di validità) al consolato italiano nel proprio Paese di origine per richiedere un regolare visto d'ingresso in Italia.
Una volta ottenuto il visto e fatto ingresso in Italia, il cittadino extracomunitario deve recarsi entro otto giorni allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro e per richiedere in quell'occasione anche il permesso di soggiorno per lavoro. Nonostante quest'ultimo documento venga consegnato successivamente, lo straniero potrà intanto iniziare una regolare attività lavorativa in Italia.
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