Estinzione, proroga e successione di contratti a progetto
Il rapporto di collaborazione a progetto si estingue alla scadenza del termine, determinato o determinabile, stabilito dalle parti, oppure al momento della realizzazione del progetto. La durata della collaborazione deve essere comunque collegata alla realizzazione del progetto e la durata della prestazione deve essere coerente con il tempo fisiologico occorrente per raggiungere il risultato specifico. Conclusa la realizzazione del progetto, il contratto cessa automaticamente anche se il termine apposto indicava una data successiva.
Il contratto di lavoro a progetto può anche essere prorogato dalle parti qualora la proroga si rendesse necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si è concluso nei tempi originariamente previsti; in tale circostanza si provvede ad una semplice modifica temporale del contratto, il cui oggetto rimane comunque immutato.
Una volta terminato un contratto a progetto, le stesse parti possono stipulare successivamente nuovi contratti a progetto, a condizione però che i progetti successivi siano diversi dall’originario. Tuttavia, la reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi, potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto; in tal caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti, e in particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti, sia particolarmente rigorosa.
Il contratto di lavoro a progetto può anche essere prorogato dalle parti qualora la proroga si rendesse necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si è concluso nei tempi originariamente previsti; in tale circostanza si provvede ad una semplice modifica temporale del contratto, il cui oggetto rimane comunque immutato.
Una volta terminato un contratto a progetto, le stesse parti possono stipulare successivamente nuovi contratti a progetto, a condizione però che i progetti successivi siano diversi dall’originario. Tuttavia, la reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti, anche se riferiti a progetti diversi, potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto; in tal caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti, e in particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti, sia particolarmente rigorosa.
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