Il praticante svolge un rapporto di lavoro subordinato?
I contratti di lavoro possono avere più forme. Ci sono innanzitutto i contratti di lavoro sinallagmatici, caratterizzati cioè da prestazioni corrispettive: ad un'attività lavorativa prestata da un soggetto corrisponde il relativo compenso da parte di un altro soggetto. I contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo sono esempi di contratti di lavoro sinallagmatici.
Ci sono poi i contratti di lavoro a causa mista, in cui alle prestazioni corrispettive si aggiunge l'obbligo di formazione da parte di uno dei due soggetti coinvolti. Il contratto di apprendistato è l'esempio classico di contratto di lavoro a causa mista.
Esistono infine contratti di lavoro, come ad esempio i tirocini formativi presso gli studi professionali, in cui il soggetto che presta l'attività lavorativa non lo fa in vista di un corrispettivo, ma in funzione di un suo interesse ad addestrarsi.
La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha stabilito, nella sentenza n. 730 del 15 gennaio 2007, che l’attività esercitata dal tirocinante presso uno studio professionale non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato se manca la prova della subordinazione e se è invece presente la prova di un'attività finalizzata all'addestramento professionale.
La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato può perciò essere riconosciuta solamente se l'attività lavorativa offerta dal praticante viene utilizzata dal professionista-datore di lavoro in maniera sistematica per fini produttivi e senza finalità formativa.
Ci sono poi i contratti di lavoro a causa mista, in cui alle prestazioni corrispettive si aggiunge l'obbligo di formazione da parte di uno dei due soggetti coinvolti. Il contratto di apprendistato è l'esempio classico di contratto di lavoro a causa mista.
Esistono infine contratti di lavoro, come ad esempio i tirocini formativi presso gli studi professionali, in cui il soggetto che presta l'attività lavorativa non lo fa in vista di un corrispettivo, ma in funzione di un suo interesse ad addestrarsi.
La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha stabilito, nella sentenza n. 730 del 15 gennaio 2007, che l’attività esercitata dal tirocinante presso uno studio professionale non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato se manca la prova della subordinazione e se è invece presente la prova di un'attività finalizzata all'addestramento professionale.
La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato può perciò essere riconosciuta solamente se l'attività lavorativa offerta dal praticante viene utilizzata dal professionista-datore di lavoro in maniera sistematica per fini produttivi e senza finalità formativa.
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