lunedì 12 febbraio 2007

Può un apprendista lavorare in un'azienda in cui aveva già lavorato?

Con l'interpello n. 8 del 2 febbraio 2007 il ministero del Lavoro ha risposto ad una richiesta di parere presentata dalla Confindustria in merito alla possibilità che un'azienda assuma con contratto di apprendistato professionalizzante uno o più soggetti che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con rapporti di natura temporanea (ad esempio un contratto a tempo determinato).

Il ministero ha chiarito innanzitutto che è sempre possibile assumere con contratto di apprendistato un lavoratore che abbia svolto in precedenza, presso la stessa azienda, un periodo lavorativo rivestendo una diversa qualifica professionale.

Se invece c'è coincidenza tra la qualifica professionale già in possesso del lavoratore in quell'azienda e la qualifica cui tende il rapporto di apprendistato, è possibile instaurare un contratto di apprendistato solamente se, nell'ambito del piano formativo individuale, sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa volto ad un arricchimento complessivo delle competenze del lavoratore. In altre parole, ciò che importa non è la qualifica rivestita dall'apprendista, che può anche essere uguale a quella del precedente rapporto di lavoro, ma la qualificazione, che è un concetto più ampio della qualifica e che consiste nell'acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo sia delle attività che in esso sono svolte.

Se la qualifica è la stessa, un criterio per valutare la qualificazione è quello della durata del rapporto precedentemente intercorso con il datore di lavoro: se il precedente rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva per il rapporto di apprendistato, quest'ultimo può essere stipulato; se viceversa il precedente rapporto di lavoro è stato superiore alla metà della durata prevista dalla contrattazione collettiva per il rapporto di apprendistato, quest'ultimo non è ammissibile.

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