Nel periodo di prova le mansioni devono essere specificate
Nel contratto di lavoro il datore deve sempre specificare al dipendente le mansioni oggetto della prova; in caso contrario il patto di prova si intende nullo e l'eventuale licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova diventa illegittimo.
Una lavoratrice ha portato in giudizio l'azienda presso cui lavorava per averla licenziata a causa del mancato superamento del periodo di prova. Secondo la donna il licenziamento era da ritenersi illegittimo per nullità del patto di prova, dal momento che sul contratto non erano state specificate le mansioni sulle quali la prova avrebbe dovuto svolgersi.
Il Tribunale di Padova ha dato ragione alla lavoratrice, stabilendo nella sentenza n. 550 del 4 luglio 2006 che il patto di prova, per essere valido, deve contenere l'indicazione delle mansioni oggetto della prova stessa; qualora il contratto facesse semplicemente riferimento alle mansioni previste dal Ccnl, il patto di prova sarebbe nullo, rendendo così illegittimo un eventuale licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova.
Una lavoratrice ha portato in giudizio l'azienda presso cui lavorava per averla licenziata a causa del mancato superamento del periodo di prova. Secondo la donna il licenziamento era da ritenersi illegittimo per nullità del patto di prova, dal momento che sul contratto non erano state specificate le mansioni sulle quali la prova avrebbe dovuto svolgersi.
Il Tribunale di Padova ha dato ragione alla lavoratrice, stabilendo nella sentenza n. 550 del 4 luglio 2006 che il patto di prova, per essere valido, deve contenere l'indicazione delle mansioni oggetto della prova stessa; qualora il contratto facesse semplicemente riferimento alle mansioni previste dal Ccnl, il patto di prova sarebbe nullo, rendendo così illegittimo un eventuale licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova.
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