giovedì 1 marzo 2007

Spese del professionista e auto aziendale, i chiarimenti del Fisco

Con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 l'agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni concernenti le disposizioni contenute nel Dl 223/06, nel Dl 262/06 e nella legge 296/06 (Finanziaria 2007).

Le risposte più interessanti in materia di lavoro hanno riguardato le spese del professionista e l'auto aziendale.

Per quanto riguarda le spese del professionista, il Fisco ha ribadito che il professionista può integralmente dedurre dal suo reddito le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi nel caso in cui siano sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. In questa ipotesi, infatti, non opera il limite alla deducibilità di tali spese, ordinariamente previsto nella misura del 2% dell'ammontare dei compensi annui.
La deduzione di cui gode il professionista che riaddebita l'importo è subordinata alla circostanza che la fattura emessa dall'albergatore o dal ristoratore contenga l'indicazione del soggetto (il professionista) nei cui confronti la prestazione viene resa; solo in tal caso il professionista potrà qualificare la spesa come prestazione di vitto e alloggio effettuata per lo svolgimento dell'incarico che non soggiace alla limitazione del 2%, mentre il committente, una volta ricevuta la parcella, imputerà a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese.
Se invece le spese sono anticipate dal professionista e analiticamente addebitate al committente, la deduzione è consentita solo nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Per quanto riguarda l'auto aziendale, il Fisco ha sostenuto che se il dipendente corrisponde delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'azienda, queste somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente; in questo caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito d'impresa, bisogna ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'azienda, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato.
In ogni caso l'importo complessivamente deducibile dall'azienda, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non può eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo.

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