giovedì 8 marzo 2007

La decontribuzione dei premi di risultato

I premi di risultato sono una particolare forma di premio di produzione che possono essere previsti dai contratti collettivi aziendali (detti anche "di secondo livello"), e sono disciplinati dall'art. 2 del decreto legge 67/97, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/97.

La caratteristica peculiare di questi premi è la non determinabilità a priori dell'entità del premio, visto che essa dipende dal confronto fra programmi concordati e risultati ottenuti. I premi di risultato presentano una totale variabilità in funzione dei risultati ottenuti e potrebbero anche mancare del tutto se i risultati fossero nulli o comunque inferiori ad un determinato limite concordato.

Se dal punto di vista dell'imponibilità fiscale non ci sono differenze rispetto agli altri premi di produzione, dal punto di vista della contribuzione previdenziale i premi di risultato sono esclusi dalla normale retribuzione imponibile entro un limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori interessati nell'anno solare in cui viene erogato il premio.

L'esenzione contributiva non è assoluta, dal momento che le quote esenti dei premi di risultato sono assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Per poter usufruire della decontribuzione il datore di lavoro deve provvedere al deposito del contratto collettivo aziendale che prevede il premio alla Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorno dalla data della sua stipula.

Nessun commento: