mercoledì 4 aprile 2007

Il Tfr maturando e la scelta del lavoratore

Il trattamento di fine rapporto destinato alla previdenza complementare è solo quello maturando, ossia quello che matura dal 1° gennaio 2007 in poi; il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane in azienda e verrà corrisposto al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

La riforma della previdenza complementare (Dlgs 252/05) prevede che il lavoratore scelga tra due opzioni: lasciare il Tfr maturando in azienda oppure destinarlo ad una forma di previdenza complementare.

La scelta deve essere compiuta entro un certo termine:

- i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 possono decidere entro il 30 giugno 2007;

- i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 in poi possono decidere entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Una volta compiuta la scelta di lasciare il Tfr in azienda, il lavoratore può decidere di passare ad una forma pensionistica complementare in qualsiasi momento; viceversa, se il lavoratore opta per conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare, non può più tornare indietro.

Se il lavoratore non si esprime entro il termine previsto, scatta il meccanismo del silenzio-assenso, per cui il Tfr maturando verrà automaticamente conferito ad una forma pensionistica complementare, stabilita secondo precise modalità.
    Infine, i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 avevano già destinato l'intero Tfr ad una forma di previdenza complementare non devono operare alcuna scelta; essi infatti non hanno più la disponibilità del Tfr e, dunque, sono esclusi dall'attuale riforma.

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