mercoledì 4 aprile 2007

La flessibilità del lavoratore nel contribuire ai fondi pensione

Il lavoratore che decide di aderire ad una forma pensionistica complementare gode di una certa flessibilità nella contribuzione.

Preliminarmente va detto che mentre l'eventuale contributo del datore di lavoro alla forma pensionistica scelta dal lavoratore è sempre stabilito in misura fissa, invece il contributo del lavoratore è variabile, nel senso che egli può decidere di contribuire con una percentuale sempre diversa (ma mai al di sotto di una misura minima).

Limitatamente ai fondi negoziali, il lavoratore che aderisce al fondo ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando; egli può però riattivarla in qualsiasi momento.

Una volta raggiunta l'età pensionabile, il lavoratore può proseguire la contribuzione in maniera volontaria, purché alla data del pensionamento egli possa far valere almeno un anno di contribuzione al fondo pensione negoziale.

Il lavoratore può infine aderire a più di una forma di previdenza complementare se in uno stesso periodo è titolare di più rapporti di lavoro subordinato; avendo infatti più di un Tfr, egli è tenuto a scegliere la destinazione di ciascuno di essi.

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