lunedì 14 maggio 2007

La disciplina del congedo per gravi motivi familiari

L'art. 4, comma 2 della legge 53/00 stabilisce che il lavoratore può richiedere, per gravi e documentati motivi familiari che riguardano uno dei componenti della propria famiglia, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Il Dm 278/00 fornisce le modalità di accesso e fruizione di questo congedo.

Durante questo periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

L'art. 2 del Dm 278/00 reputa "gravi motivi", tra gli altri, le situazioni che comportano un impiego particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o assistenza di uno dei componenti della famiglia oppure le situazioni riferite a uno dei componenti della famiglia che derivano da patologie acute o croniche.

L'art. 7 della legge 53/00 prevede inoltre la possibilità di concedere al lavoratore l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per poter sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo.

Il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di congedo presentata dal lavoratore entro dieci giorni dalla stessa, comunicandone l'esito al dipendente. In caso di diniego, concessione parziale o rinvio ad un periodo successivo e determinato il datore di lavoro è tenuto a darne ampia ed esaustiva motivazione.

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