martedì 15 maggio 2007

Riforma del Tfr, le date che il datore di lavoro deve tenere d'occhio

L'art. 8, comma 8, del Dlgs 252/05 prevede che, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini della scelta sulla destinazione del Tfr maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la sua volontà debba ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Per i lavoratori già assunti al 31 dicembre 2006 questo termine è fissato per il 31 maggio 2007, dal momento che entro il 30 giugno devono compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo ministeriale Tfr1. L'obbligo può essere assolto dal datore di lavoro con una riunione organizzata all'interno dell'azienda oppure con una comunicazione scritta nella quale va chiarito che:

- alla data della comunicazione non risulta ancora pervenuta alcuna scelta sulla destinazione del Tfr maturando;

- in caso di silenzio-assenso il Tfr maturando del lavoratore confluirà nel fondo negoziale di categoria (se previsto dal Ccnl applicato), nel fondo aperto col quale l'azienda ha stipulato una convenzione ad hoc (sempre se previsto) oppure, in via residuale, in FondInps.

Per quanto riguarda le aziende che superano i 49 addetti, con messaggio n. 10577 del 26 aprile scorso l'Inps ha precisato che il primo versamento al Fondo di Tesoreria non deve essere più fatto entro il mese successivo alla consegna del modulo, ma viene fatto slittare al 16 luglio 2007.

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