venerdì 22 giugno 2007

La differenza tra periodo di prova e indagine preassuntiva

Con la sentenza n. 8463 del 4 aprile 2007 la Corte di cassazione ha affermato un principio di diritto che potrebbe rivoluzionare le modalità di reclutamento del personale all'interno delle aziende.

I fatti, innanzitutto. Rispondendo ad un annuncio per la ricerca di una segretaria, una donna si era presentata in uno studio professionale per sottoporsi ad una prova di qualche giorno per valutare le sue capacità lavorative. L'esito negativo della prova non ha determinato l'assunzione della donna la quale, ciononostante, ha chiesto che fosse riconosciuta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal momento che il patto di prova, che ha appunto lo scopo di verificare l'idoneità di un lavoratore ad una certa mansione, si doveva considerare nullo perché carente della forma scritta.

Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno accolto le ragioni della donna, stabilendo che tra le parti era intercorso un normale rapporto di lavoro subordinato privo del periodo di prova perché non risultante da alcun atto scritto.

La Cassazione ha però smontato queste due sentenze e, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 3910 del 5 maggio 1997), ha affermato che le parti hanno un'autonomia negoziale che permette loro sia di stipulare un contratto di lavoro con patto di prova sia di accordarsi per lo svolgimento di una semplice attività "esplorativa" dell'ambiente di lavoro che sia finalizzata unicamente all'acquisizione delle opportune e reciproche informazioni riguardanti il rapporto di lavoro che si andrà eventualmente ad instaurare.

Non è dunque sufficiente, per i giudici di ultimo grado, accertare che ci sia stata una prova (tra l'altro non stipulata per iscritto) per concludere che tra le parti sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma è necessario approfondire l'indagine e scoprire, ad esempio, se l'offerta di lavoro contenga tutti gli elementi per essere valutata dall'offerente come impegnativa oppure se la natura della prestazione racchiuda in sè tutti gli elementi tipici della subordinazione.

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