Le forme di retribuzione del lavoratore dipendente
- a cottimo, commisurata cioè al ritmo della prestazione di lavoro;
- a partecipazione agli utili, legata cioè al risultato dell'impresa (utile netto);
- in natura, vale a dire sotto forma di erogazione di beni o servizi;
- a provvigioni, commisurata cioè al prodotto venduto (affari trattati e/o conclusi dal lavoratore);
- a tempo, cioè commisurata alla durata della prestazione lavorativa (ora, giorno, settimana, quattordicina, quindicina, quadrisettimanale o mensile).
Quest'ultima forma è senza dubbio quella più utilizzata. Il pagamento della retribuzione a tempo viene effettuato alla fine di ogni mese (il giorno 27 o l'ultimo giorno lavorativo del mese) oppure, come nel caso degli operai nel settore industria, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui le competenze si riferiscono.
Per stabilire la misura giornaliera od oraria ci si deve riferire alle norme legislative o ai contratti collettivi nazionali di settore, i quali dispongono un coefficiente fisso per frazionare la retribuzione mensile in oraria: ad esempio, se l'orario settimanale svolto è di 40 ore, nel settore dell'industria il coefficiente stabilito dalla contrattazione è 173, mentre nel settore del commercio è 168.
Per stabilire la misura giornaliera od oraria ci si deve riferire alle norme legislative o ai contratti collettivi nazionali di settore, i quali dispongono un coefficiente fisso per frazionare la retribuzione mensile in oraria: ad esempio, se l'orario settimanale svolto è di 40 ore, nel settore dell'industria il coefficiente stabilito dalla contrattazione è 173, mentre nel settore del commercio è 168.
Per frazionare la retribuzione mensile in giornate, invece, si usa il coefficiente fisso 26.
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