Infortunio in itinere, la rampa del garage è pertinenza dell'abitazione
In tema di infortunio in itinere la Corte di cassazione si è pronunciata ancora una volta contro l'indennizzo facile.
Un dipendente comunale ha subito un infortunio cadendo con la propria bicicletta mentre saliva la rampa del garage della propria abitazione per recarsi al lavoro. Non avendo ottenuto soddisfazione dall'Inail, al quale aveva chiesto l'accertamento del diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente, l'infortunato si è rivolto ai giudici.
Nel giudizio di primo grado la domanda del lavoratore è stata respinta perché i giudici hanno ritenuto che il sinistro fosse avvenuto all'interno di una proprietà privata, mentre il lavoratore sosteneva che la rampa di accesso alla via pubblica non fosse di pertinenza dell'abitazione ma di proprietà condominiale e dunque costituisse un percorso di transito normale e comune, fuori dall'ambito domestico.
Presentato ricorso in Cassazione, l'infortunato si è visto nuovamente respingere la tesi. La sentenza n. 13629/07 ha chiarito infatti che può essere considerato infortunio in itinere solo quello che si verifica su una strada pubblica o "comunque al di fuori dell'abitazione dell'assicurato, o delle sue pertinenze, esclusive o comuni, e perciò deve essere esclusa l'indennizzabilità degli infortuni avvenuti sulla rampa di discesa all'autorimessa dell'abitazione dell'assicurato".
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