Quanti lavoratori con contratto a termine può utilizzare un'azienda?
Il contratto di lavoro a tempo determinato è attualmente disciplinato dal Dlgs 368/01. Diversamente dalla previgente disciplina (legge 230/62), secondo la quale il contratto a termine poteva essere utilizzato solo nei casi tassativamente previsti dal legislatore, il Dlgs 368/01 sancisce una moderata liberalizzazione dell'utilizzo del contratto a tempo determinato, tanto è vero che al comma 1 dell'art. 1 stabilisce che "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".
Quanto al limite massimo di utilizzo di questa forma contrattuale, l'art. 23 della legge 56/87 prevede che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è consentita, oltre ai casi previsti dall'abrogata legge 230/62, anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi, che "stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato".
A questo proposito, il Ccnl dei lavoratori del Commercio stabilisce al Capo III, artt. 61 e 63 che, ferme restando le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal Dlgs 368/01:
- l'utilizzo complessivo dei contratti a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per i quali non sussiste limite numerico;
- nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori;
- nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori;
- le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, sempre ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per i quali non sussiste limite numerico.
Quanto al limite massimo di utilizzo di questa forma contrattuale, l'art. 23 della legge 56/87 prevede che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è consentita, oltre ai casi previsti dall'abrogata legge 230/62, anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi, che "stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato".
A questo proposito, il Ccnl dei lavoratori del Commercio stabilisce al Capo III, artt. 61 e 63 che, ferme restando le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal Dlgs 368/01:
- l'utilizzo complessivo dei contratti a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per i quali non sussiste limite numerico;
- nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori;
- nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori;
- le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, sempre ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per i quali non sussiste limite numerico.
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