L'indennità di malattia dei collaboratori a progetto
Oltre all'ipotesi di maternità, anche in caso di malattia i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps (e quindi anche i collaboratori a progetto) ricevono un'indennità.
L'art. 51, comma 1, lett. d) della legge 488/99 (Finanziaria 2000) prevede che, in caso di degenza ospedaliera, i lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata, con esclusione dei soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, hanno diritto a ricevere un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps.
Questa indennità spetta a condizione che il lavoratore abbia versato almeno 3 mensilità (anche non continuative) della contribuzione nei 12 mesi che precedono la data di inizio del ricovero ospedaliero e che nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento il reddito individuale assoggettato a contribuzione nella gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per quell'anno.
Se invece non c'è stata degenza ospedaliera, si applica l'art. 1, comma 788 della legge 296/06 (Finanziaria 2007): dal 1° gennaio 2007 i lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata, con esclusione dei soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, hanno diritto a ricevere un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
Nessun commento:
Posta un commento