La tutela economica del co.co.pro. per l'evento di maternità
I collaboratori a progetto e più in generale i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps godono di una tutela previdenziale che negli ultimi anni è andata estendendosi.
Prendiamo ad esempio l'indennità di maternità e analizziamo la sua disciplina, contenuta nel Dm 4 aprile 2002. A norma dell'art. 1, la lavoratrice madre iscritta alla gestione separata dell'Inps e tenuta al versamento della contribuzione dello 0,5% ha diritto a ricevere un'indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla data stessa; se al momento dell'evento indennizzabile, cioè due mesi prima della data del parto, la lavoratrice madre non risulta più iscritta alla gestione separata ma ha comunque versato almeno 3 mensilità della contribuzione (0,5%) nei 12 mesi precedenti, ha diritto a percepire l’indennità di maternità. Questa indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino, l'art. 3 stabilisce che il lavoratore padre iscritto alla gestione separata dell'Inps che abbia versato almeno 3 mensilità della contribuzione (0,5%) nei 12 mesi precedenti l'insorgenza del diritto (data di abbandono, morte, ecc.) ha diritto a ricevere un'indennità di paternità per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre.
Secondo quanto previsto dall'art. 4, l'indennità di maternità o paternità ammonta, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione a progetto oppure dell'imponibile dichiarato nei limiti del massimale contributivo, che per il 2007 è di 87.187,00 euro. La domanda per ottenere questa indennità deve essere presentata all’Inps entro un anno dal parto, compilando il modello MAT/GEST.SEP.
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