Nasce il registro dei lavoratori a rischio cancro
Entro il 4 aprile 2008 tutti i datori di lavoro che impiegano personale esposto ad agenti cancerogeni dovranno dotarsi di un apposito registro da tenere in azienda. Lo ha previsto il Dm 155/07, emanato il 12 luglio scorso dal ministero della Salute e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre.
Il provvedimento del ministero della Salute attua, con 13 anni di ritardo, una disposizione prevista dal Dlgs 626/94, che all'art. 70 prevede espressamente l'iscrizione, per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività, in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, se noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Il provvedimento del ministero della Salute attua, con 13 anni di ritardo, una disposizione prevista dal Dlgs 626/94, che all'art. 70 prevede espressamente l'iscrizione, per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività, in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, se noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Il regolamento contenuto nel Dm 155/07 stabilisce le modalità di tenuta sia del registro, la cui istituzione è a cura del datore di lavoro, sia delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori interessati, che devono essere istituite dal medico competente.
Il registro è costituito da fogli legati e numerati progressivamente e non è soggetto a registrazione o vidimazione; due copie del registro, siglate dal medico competente, vanno inviate entro 30 giorni dalla sua istituzione all'Ispesl, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, e all'organo di vigilanza competente per territorio.
Anche la cartella sanitaria e di rischio è costituita da fogli legati e numerati progressivamente, e va istituita per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria; la conservazione dei dati raccolti nella cartella deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
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