Il luogo di affissione del regolamento aziendale
L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) stabilisce che le norme disciplinari di un'azienda devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.
Ma che cosa s'intende per "luogo accessibile a tutti"? Un chiarimento è arrivato dalla sentenza n. 20733/2007 della Corte di cassazione, che ha ribaltato il giudizio di secondo grado in un procedimento avente per oggetto una sanzione inflitta da un'azienda ad alcuni dipendenti per una condotta contraria alle norme del regolamento aziendale.
I lavoratori avevano contestato il provvedimento disciplinare sulla base del fatto che il codice di disciplina aziendale era esposto non nelle bacheche aziendali, bensì in un luogo dove non erano tenuti a passare per lo svolgimento della loro attività. Ottenuta in un primo tempo soddisfazione dai giudici di merito, i quali avevano riconosciuto che la modalità di affissione del regolamento non rispettava la legge, i lavoratori si son visti successivamente dar torto dai giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso dell'azienda e di conseguenza legittimato l'inflizione del provvedimento disciplinare.
Secondo i giudici di Cassazione, infatti, la legge non richiede che l'affissione del regolamento venga effettuata per forza nelle bacheche aziendali, ma si limita a stabilire l'affissione delle norme disciplinari in luoghi accessibili liberamente a tutti i lavoratori, all'interno cioè di locali che presentino una certa comodità di accesso.
Nessun commento:
Posta un commento