lunedì 29 ottobre 2007

L'indennità giornaliera di maternità a carico dell'Inps

La lavoratrice dipendente ha diritto ad ottenere dall'Inps un'indennità per i periodi di assenza dal lavoro a causa della fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale.

Per tutto il periodo di congedo di maternità la lavoratrice dipendente (apprendista, operaia, impiegata o dirigente) ha diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari all'80% della retribuzione, intendendosi per essa la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo per maternità. A questo importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla 13esima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

Al padre lavoratore che intende avvalersi del congedo di paternità spetta lo stesso trattamento economico previsto per il congedo di maternità. Anche la lavoratrice che adotta un bambino o lo ottiene in affidamento ha diritto all'indennità, per la durata di 3 mesi decorrenti dal giorno successivo all'entrata in famiglia del bambino.

La maggior parte dei contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri con una propria quota l'indennità giornaliera a carico dell'Inps.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Se la data effetiva parto è un giorno dopo rispetto alla data presunta parto, si contano 6 mesi e non 180 giorni di calendario?