La flessibilità del congedo di maternità
Il congedo di maternità, disciplinato dall'art. 16 del Dlgs 151/01, è l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice che inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva del parto; se il parto avviene prima della data presunta, il congedo di maternità si prolunga per il numero di giorni non goduti prima del parto.
Se ad esempio la data presunta del parto è il 15 luglio, la data di inizio del periodo ante partum è il 16 maggio e, se la data effettiva del parto coincide con quella presunta, la data di fine del periodo post partum è il 15 ottobre. Se invece la data effettiva del parto è il 6 luglio, la data di fine del periodo post partum è comunque il 15 ottobre, perché ai tre mesi dopo il parto vanno aggiunti i giorni compresi tra la data effettiva del parto (6 luglio) e quella presunta (15 luglio).
La lavoratrice in gravidanza ha la possibilità, a norma dell'art. 20 del Dlgs 151/01, di astenersi dal lavoro fino ad un mese prima della data presunta del parto e di godere del congedo di maternità per i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto, a condizione che il ginecologo del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e, se previsto, anche il medico competente preposto in azienda alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell'ottavo mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro.
Con il messaggio n. 13279 dello scorso 25 maggio l'Inps ha precisato che per rimanere al lavoro durante l'ottavo mese di gravidanza la lavoratrice deve presentare apposita domanda di flessibilità al datore di lavoro e all'Inps; questa domanda, per poter essere accolta, deve essere corredata dalle certificazioni sanitarie (rilasciate sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 43 del 7 luglio 2000 del ministero del Lavoro) che rechino una data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza e attestino la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'ottavo mese.
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