mercoledì 3 ottobre 2007

L'obbligo di comunicazione per il superamento delle 48 ore settimanali

L'art. 4, comma 5, del Dlgs 66/03 stabilisce che, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti il datore di lavoro é tenuto a informare, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (di solito quadrimestrale, ma la contrattazione collettiva può anche prevedere un periodo più lungo, semestrale o annuale), la Direzione provinciale del lavoro competente. I 30 giorni di tempo decorrono sempre dalla fine del periodo di riferimento e non dalla fine dell'ultima settimana oggetto della denuncia (vedere la risposta ad interpello del 27 luglio 2005).

La comunicazione al Servizio ispettivo della Dpl competente riguarda solo il numero (e non anche i nominativi) dei dipendenti che, nelle singole settimane complete cadenti nel periodo di riferimento, hanno superato le 48 ore con lavoro straordinario. Ai fini del calcolo dell'organico aziendale (più di 10 dipendenti) non si computano i lavoratori somministrati, mentre i lavoratori a tempo parziale contano in proporzione all'orario svolto.

La tardiva o mancata comunicazione alla Dpl è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 200 euro; è ammesso il pagamento in misura ridotta, equivalente ad un terzo del massimo. Il superamento della media delle 48 ore settimanali per lavoro straordinario nel periodo di riferimento è invece punito con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione; tale violazione, se reiterata, può determinare anche un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il 28 settembre scorso è scaduto il termine per l'invio della denuncia relativa al periodo 30 aprile-29 agosto 2007. La prossima scadenza è prevista per il 28 gennaio 2008, e la comunicazione riguarderà tutte le settimane intere comprese nel periodo 30 agosto-29 dicembre 2007.

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