Durc, cause ostative e cause non ostative al suo rilascio
Oggi è entrato in vigore il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che contiene le nuove norme in materia di Durc.
Secondo il nuovo testo legislativo, non costituiscono cause ostative al rilascio del Durc:
- l'esistenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
- l'esistenza di crediti non ancora iscritti a ruolo, fino alla decisione che respinge il ricorso (in caso di contenzioso amministrativo) o fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in caso di contenzioso giudiziario);
- uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile), ma ai soli fini della partecipazione a gare di appalto;
- l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel Dpcm emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 296/06, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Di contro, la violazione accertata di alcune disposizioni (elencate nell'allegato A del decreto entrato in vigore oggi) in materia di tutela delle condizioni di lavoro non consente il rilascio del Durc per determinati periodi, sempreché i fatti oggetto dell'illecito siano stati commessi dopo il 30 dicembre 2007: così, ad esempio, se nel corso del 2008 il datore di lavoro rimuovesse in maniera dolosa impianti o apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro e per questo dovesse essere condannato, egli non potrebbe ottenere il Durc per 24 mesi.
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