martedì 15 gennaio 2008

Disabili, anche i familiari non conviventi possono fruire dei permessi

Oltre ai genitori di un minore con handicap grave, l'art. 33, comma 3, della legge 104/92 prevede che abbia diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile anche colui che, in regime di convivenza, assiste un parente o affine entro il terzo grado disabile.

Da qualche anno, però, il permesso mensile è riconosciuto anche al soggetto che assiste un parente o affine entro il terzo grado, pur senza convivere. L'art. 20 della legge 53/00 stabilisce infatti che le disposizioni dell’art. 33 della legge 104/92 si applicano anche "ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

Secondo la circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000, l'esclusività va intesa "nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo."

Sempre secondo la circolare n. 133, la continuità consiste "nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale."

A proposito del concetto di lontananza, la circolare Inps n. 128 dell'11 luglio 2003 ha chiarito che essa "non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza."
    Per godere di questi permessi, il familiare del soggetto disabile deve farne richiesta all'Inps, utilizzando il modulo Hand 2 (Genitori di maggiorenni/Familiari).

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