La nuova riforma del Welfare: dal comma 39 al comma 43
La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.
Il comma 39 inserisce un nuovo comma (denominato "01") all'art. 1 del Dlgs 368/01, stabilendo che "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".
I commi 40, 41, 42 e 43 apportano una serie di modifiche al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (disciplinato dal Dlgs 368/01). Se per effetto di più contratti a termine (proroghe comprese) il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore si protrae per più di 36 mesi, esso si considera a tempo indeterminato; datore e lavoratore possono stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato che superi il termine dei 36 mesi, a condizione che venga sottoscritto presso la Direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante sindacale (altrimenti il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato). I contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano fino al termine previsto, anche in deroga alla stessa; tuttavia, il periodo di lavoro già effettuato si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi.
Nessun commento:
Posta un commento