Dimissioni volontarie, anche i lavoratori possono fare l’invio
La sensazione è che le novità non siano finite, ma che continueranno fin dalle prossime settimane. In attesa di nuovi sviluppi, registriamo l’ennesimo cambio di rotta riguardo ad una procedura che in un paese civile non avrebbe visto la nascita ma che qui da noi, in Italia, non solo esiste ma si modifica ad ogni sospiro di vento.
Rispetto all’inizio sono cambiate un po’ di cose, in particolar modo riguardo ai soggetti tenuti ad inviare l’MDV.
L’invio fai-da-te concesso al lavoratore
In origine era previsto che il lavoratore potesse inviare da solo il modulo delle dimissioni volontarie, tanto è vero che il primo modulo (allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008) prevedeva proprio, nella sezione 5, di scegliere il «soggetto abilitato che presenta MDV se diverso dal cittadino». Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme il modulo è stato rivisto e modificato, nel senso di consentirne l’invio solamente ai soggetti delegati.
Adesso, con la circolare del 25 marzo, il ministero del Lavoro ritorna sui suoi passi e concede nuovamente ai lavoratori la possibilità di effettuare privatamente non solo la compilazione, ma anche l’invio del modulo. A questo proposito, il ministero del Lavoro ha già provveduto a modificare la pagina Internet dedicata alla nuova disciplina (www.lavoro.gov.it/mdv), che prima consentiva ai lavoratori la sola possibilità di pre-compilare il modulo e non anche di inviarlo.
Ipotesi di non applicazione della normativa sulle dimissioni volontarie
La normativa sulle dimissioni volontarie, stabilisce sempre la circolare del 25 marzo, si applica a tutti i casi di recesso unilaterale, sia del settore pubblico sia di quello privato, compreso il lavoro domestico. Bisogna perciò escludere i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da accordi di risoluzione consensuale (almeno) bilaterale, vale a dire:
- i casi di risoluzione consensuale, «dai quali si evince l’accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro»;
- i casi di dimissioni incentivate, «che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro»;
- i casi di cessioni di contratto, nei quali «la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale».
La nuova normativa non si applica poi:
- ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
- in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
- alle dimissioni rese durante il periodo di prova;
- in caso di licenziamento.
Le dimissioni per giusta causa
La precedente circolare del 4 marzo stabiliva all’ottavo capoverso del paragrafo 4:
«Sembra il caso di sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto l’istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della medesima norma».
La nuova circolare del 4 marzo ha soppresso questo capoverso, prevedendo di fatto il rientro nella nuova procedura delle dimissioni per giusta causa.
I rapporti di lavoro esclusi dalla nuova disciplina
La circolare del 25 marzo prevede poi che siano esclusi dalla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
- le prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, Dlgs 276/03;
- gli stage e i tirocini, dal momento che non sono rapporti di lavoro;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., dal momento che non c’è coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente;
- i rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c. e seguenti.
I lavoratori esclusi dalla disciplina
Le nuove norme non si applicano nel caso in cui le dimissioni vengano presentate da:
- componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- impiegati pubblici quali magistrati ordinari, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap, vigili del fuoco, ecc.
I soggetti abilitati all’invio
Rispetto alla circolare del 4 marzo, la nuova circolare prevede la soppressione delle Direzioni regionali del lavoro dall’elenco dei soggetti abilitati all’invio del modulo, fatta eccezione per la Drl di Aosta. Ecco dunque la nuova lista:
- lavoratori;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Direzione regionale del lavoro di Aosta;
- ispettorati del lavoro di Trento e Bolzano;
- ispettorati provinciali del lavoro della regione Sicilia;
- comuni;
- organizzazioni sindacali e patronati (ma solo a seguito di convenzioni)
La data di decorrenza delle dimissioni
Nella nuova circolare il ministero del Lavoro precisa che cosa si intende per “data decorrenza dimissioni”: non si tratta più del primo giorno di non lavoro, come precedentemente specificato nelle Faq del sito ministeriale, bensì si tratta del «primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro».
Il formulario della convenzione per sindacati e patronati e i chiarimenti dell’Inps
La circolare del 25 marzo non è stato l’ultimo provvedimento in ordine di tempo. Successivamente ad essa, infatti, sono stati emanati due nuovi provvedimenti:
- con il decreto 31 marzo il ministero del Lavoro ha definito la forma di convenzione che le organizzazioni sindacali e i patronati devono sottoscrivere per diventare soggetti abilitati e aiutare i lavoratori nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni volontarie;
Rispetto all’inizio sono cambiate un po’ di cose, in particolar modo riguardo ai soggetti tenuti ad inviare l’MDV.
L’invio fai-da-te concesso al lavoratore
In origine era previsto che il lavoratore potesse inviare da solo il modulo delle dimissioni volontarie, tanto è vero che il primo modulo (allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008) prevedeva proprio, nella sezione 5, di scegliere il «soggetto abilitato che presenta MDV se diverso dal cittadino». Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme il modulo è stato rivisto e modificato, nel senso di consentirne l’invio solamente ai soggetti delegati.
Adesso, con la circolare del 25 marzo, il ministero del Lavoro ritorna sui suoi passi e concede nuovamente ai lavoratori la possibilità di effettuare privatamente non solo la compilazione, ma anche l’invio del modulo. A questo proposito, il ministero del Lavoro ha già provveduto a modificare la pagina Internet dedicata alla nuova disciplina (www.lavoro.gov.it/mdv), che prima consentiva ai lavoratori la sola possibilità di pre-compilare il modulo e non anche di inviarlo.
Ipotesi di non applicazione della normativa sulle dimissioni volontarie
La normativa sulle dimissioni volontarie, stabilisce sempre la circolare del 25 marzo, si applica a tutti i casi di recesso unilaterale, sia del settore pubblico sia di quello privato, compreso il lavoro domestico. Bisogna perciò escludere i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da accordi di risoluzione consensuale (almeno) bilaterale, vale a dire:
- i casi di risoluzione consensuale, «dai quali si evince l’accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro»;
- i casi di dimissioni incentivate, «che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro»;
- i casi di cessioni di contratto, nei quali «la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale».
La nuova normativa non si applica poi:
- ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
- in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
- alle dimissioni rese durante il periodo di prova;
- in caso di licenziamento.
Le dimissioni per giusta causa
La precedente circolare del 4 marzo stabiliva all’ottavo capoverso del paragrafo 4:
«Sembra il caso di sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto l’istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della medesima norma».
La nuova circolare del 4 marzo ha soppresso questo capoverso, prevedendo di fatto il rientro nella nuova procedura delle dimissioni per giusta causa.
I rapporti di lavoro esclusi dalla nuova disciplina
La circolare del 25 marzo prevede poi che siano esclusi dalla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
- le prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, Dlgs 276/03;
- gli stage e i tirocini, dal momento che non sono rapporti di lavoro;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., dal momento che non c’è coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente;
- i rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c. e seguenti.
I lavoratori esclusi dalla disciplina
Le nuove norme non si applicano nel caso in cui le dimissioni vengano presentate da:
- componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- impiegati pubblici quali magistrati ordinari, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap, vigili del fuoco, ecc.
I soggetti abilitati all’invio
Rispetto alla circolare del 4 marzo, la nuova circolare prevede la soppressione delle Direzioni regionali del lavoro dall’elenco dei soggetti abilitati all’invio del modulo, fatta eccezione per la Drl di Aosta. Ecco dunque la nuova lista:
- lavoratori;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Direzione regionale del lavoro di Aosta;
- ispettorati del lavoro di Trento e Bolzano;
- ispettorati provinciali del lavoro della regione Sicilia;
- comuni;
- organizzazioni sindacali e patronati (ma solo a seguito di convenzioni)
La data di decorrenza delle dimissioni
Nella nuova circolare il ministero del Lavoro precisa che cosa si intende per “data decorrenza dimissioni”: non si tratta più del primo giorno di non lavoro, come precedentemente specificato nelle Faq del sito ministeriale, bensì si tratta del «primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro».
Il formulario della convenzione per sindacati e patronati e i chiarimenti dell’Inps
La circolare del 25 marzo non è stato l’ultimo provvedimento in ordine di tempo. Successivamente ad essa, infatti, sono stati emanati due nuovi provvedimenti:
- con il decreto 31 marzo il ministero del Lavoro ha definito la forma di convenzione che le organizzazioni sindacali e i patronati devono sottoscrivere per diventare soggetti abilitati e aiutare i lavoratori nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni volontarie;
- con il messaggio n. 7080 del 28 marzo l’Inps ha ribadito che la nuova disciplina non riguarda i casi di collocamento in quiescenza o in pensione.
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