martedì 22 aprile 2008

Enpals, niente contributi fino a 5mila euro

L’art. 1, comma 188 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) aveva previsto che dal 1° gennaio 2007 i giovani fino a 18 anni, gli studenti, i pensionati e coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria sono esentati dal versare i contributi all’Enpals se, per le loro esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, la retribuzione annua lorda percepita non supera l’importo di 5mila euro. Ancora prima dell’entrata in vigore della legge l’Enpals, l’Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, aveva espresso il proprio disappunto verso una disposizione normativa che, «per quanto condivisibile laddove si vogliano introdurre condizioni di ingresso nel mercato del lavoro agevolate per i giovani musicisti, non lo è quando, estendendo questa possibilità ad altri soggetti quali i pensionati e coloro che svolgono un’altra attività lavorativa, interviene a modificare le condizioni di costo, tra i musicisti professionisti e coloro che svolgono la medesima attività seppur non in via principale» (comunicazione del 13 dicembre 2006).

Per mesi i soggetti elencati al comma 188 e beneficiari dell’esenzione contributiva non hanno saputo come comportarsi: da una parte c’era la legge, chiara e precisa, dall’altra l’Enpals, che attraverso i suoi operatori telefonici dichiarava di considerare inapplicabile la nuova normativa, almeno fino all’emanazione di una propria circolare chiarificatrice.

Ebbene, il 20 aprile l’Enpals pubblica la circolare n. 6, con la quale illustra ai suoi iscritti la disposizione legislativa prevista dal comma 188. Il paragrafo 2.2 recita:

«In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli “di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche”. Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo “spettacolo musicale” di cui al comma 188 rimane il riferimento alle “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche”.
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 5.000 euro.»
    In sostanza l’Enpals, stravolgendo completamente il contenuto del comma 188, che parla di «esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche», aveva ridotto, a suo vantaggio, il campo di applicazione dell’esenzione contributiva ai soli «spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche».

    Passano alcuni mesi e la legge 222/07, di conversione del Dl 159/07, inserisce l’art. 39-quater, che modifica l’art. 1, comma 188 della legge 296/06. La nuova formulazione del comma 188 stabilisce che:

    «Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro».

    In pratica, rispetto alla disposizione originaria:
      - non si parla più di «esibizioni in spettacoli musicali», bensì di «esibizioni musicali dal vivo»;
        - gli studenti rientrano nel beneficio contributivo se non superano i 25 anni di età;

        - i pensionati possono beneficiare dell’esenzione contributiva se hanno più di 65 anni;

        - godono dell’esenzione non più la generalità dei soggetti «che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria», ma solo coloro che contribuiscono «ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo»;

        - i contributi previdenziali «sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro», mentre prima si diceva che «non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro».

        Le modifiche non cambiano la sostanza di fondo del provvedimento, che riconosce a determinate categorie di soggetti un’esenzione contributiva fino a un tetto di 5mila euro all’anno. La nota positiva viene dall’Enpals, che nell’illustrare la nuova formulazione del comma 188, con la circolare n. 2 del 30 gennaio 2008, si limita a riepilogarne gli aspetti applicativi, non facendo menzione della posizione assunta l’anno precedente, che restringeva il campo d’intervento alle sole «celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche».

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