I documenti necessari per ottenere gli sgravi nelle assunzioni agevolate
L'art. 8, comma 9, della legge 407/90 stabilisce che i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati possono fruire di agevolazioni contributive, a condizione che:
- l'assunzione avvenga a tempo indeterminato;
- il lavoratore da assumere sia disoccupato da almeno 24 mesi oppure sospeso e beneficiario, da almeno 24 mesi, del trattamento di Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria);
- l'assunzione non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi dalla stessa azienda.
Le agevolazioni contributive consistono in una riduzione, per un periodo di 36 mesi, dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari al 50%; per le imprese che operano nel Mezzogiorno e per quelle artigiane l'esenzione, sempre per un periodo di 36 mesi, è totale.
Lo scorso 2 novembre il ministero del Lavoro (nota prot. n. 25/I/0005516) ha risposto ad un'istanza di interpello presentata dalla Confederazione nazionale artigianato di Padova, la quale ha chiesto se per accedere a tali benefici sia necessaria la certificazione del Centro per l'impiego che attesti lo status di disoccupato e se per l'assunzione di soggetti inoccupati basti la sola dichiarazione dell'interessato.
La risposta del ministero è stata la seguente. Per ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della legge 407/90, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore due documenti: la dichiarazione di responsabilità (mediante autocertificazione) presentatata dal lavoratore al Centro per l'impiego nel cui territorio è domiciliato, con la quale egli formalizza la sua immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa; l'attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione, rilasciata dal Centro per l'impiego.
La nota del ministero precisa inoltre che le stesse condizioni si estendono ai soggetti inoccupati, a coloro cioè che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa.
- l'assunzione avvenga a tempo indeterminato;
- il lavoratore da assumere sia disoccupato da almeno 24 mesi oppure sospeso e beneficiario, da almeno 24 mesi, del trattamento di Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria);
- l'assunzione non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi dalla stessa azienda.
Le agevolazioni contributive consistono in una riduzione, per un periodo di 36 mesi, dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari al 50%; per le imprese che operano nel Mezzogiorno e per quelle artigiane l'esenzione, sempre per un periodo di 36 mesi, è totale.
Lo scorso 2 novembre il ministero del Lavoro (nota prot. n. 25/I/0005516) ha risposto ad un'istanza di interpello presentata dalla Confederazione nazionale artigianato di Padova, la quale ha chiesto se per accedere a tali benefici sia necessaria la certificazione del Centro per l'impiego che attesti lo status di disoccupato e se per l'assunzione di soggetti inoccupati basti la sola dichiarazione dell'interessato.
La risposta del ministero è stata la seguente. Per ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della legge 407/90, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore due documenti: la dichiarazione di responsabilità (mediante autocertificazione) presentatata dal lavoratore al Centro per l'impiego nel cui territorio è domiciliato, con la quale egli formalizza la sua immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa; l'attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione, rilasciata dal Centro per l'impiego.
La nota del ministero precisa inoltre che le stesse condizioni si estendono ai soggetti inoccupati, a coloro cioè che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa.
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