La scelta del periodo di ferie spetta solo al datore di lavoro
Ogni lavoratore ha diritto di usufruire di un periodo di ferie per ogni anno di servizio; la scelta del periodo feriale ricade non sul lavoratore, bensì sul datore di lavoro, il quale decide sulla base delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.).
Il datore di lavoro deve dunque organizzare il periodo di ferie adeguando le necessità dell'azienda alle esigenze psicofisiche del lavoratore, per il quale le ferie non devono costituire solamente un corrispettivo alle prestazioni lavorative, ma anche un'occasione per riposare e reintegrare le energie spese sul lavoro. Detto ciò, l'ultima parola sulla scelta del periodo spetta sempre al datore di lavoro.
La I Sezione lavoro del Tribunale di Roma ha stabilito, con sentenza n. 10142 dello scorso 22 maggio, la legittimità del licenziamento di un dipendente che si assenta dal lavoro per godere di un periodo di ferie prima concesso e poi revocato dal proprio datore di lavoro.
Nel caso in questione il lavoratore era stato inizialmente autorizzato a fruire di un periodo di ferie, ma successivamente il datore di lavoro gli aveva revocato il consenso; pur in assenza di autorizzazione, il dipendente si era ugualmente assentato dal lavoro, con ciò provocando la reazione del datore di lavoro, che ha deciso di licenziarlo. Impugnato il licenziamento, il dipendente si è visto respingere la domanda dai giudici del Tribunale, i quali hanno confermato la legittimità del licenziamento in virtù dei poteri direttivi e gerarchici assegnati all'imprenditore, quale responsabile dell'impresa, dagli artt. 2109 e 2086 c.c.
Il datore di lavoro deve dunque organizzare il periodo di ferie adeguando le necessità dell'azienda alle esigenze psicofisiche del lavoratore, per il quale le ferie non devono costituire solamente un corrispettivo alle prestazioni lavorative, ma anche un'occasione per riposare e reintegrare le energie spese sul lavoro. Detto ciò, l'ultima parola sulla scelta del periodo spetta sempre al datore di lavoro.
La I Sezione lavoro del Tribunale di Roma ha stabilito, con sentenza n. 10142 dello scorso 22 maggio, la legittimità del licenziamento di un dipendente che si assenta dal lavoro per godere di un periodo di ferie prima concesso e poi revocato dal proprio datore di lavoro.
Nel caso in questione il lavoratore era stato inizialmente autorizzato a fruire di un periodo di ferie, ma successivamente il datore di lavoro gli aveva revocato il consenso; pur in assenza di autorizzazione, il dipendente si era ugualmente assentato dal lavoro, con ciò provocando la reazione del datore di lavoro, che ha deciso di licenziarlo. Impugnato il licenziamento, il dipendente si è visto respingere la domanda dai giudici del Tribunale, i quali hanno confermato la legittimità del licenziamento in virtù dei poteri direttivi e gerarchici assegnati all'imprenditore, quale responsabile dell'impresa, dagli artt. 2109 e 2086 c.c.
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