lunedì 4 dicembre 2006

L'assegno di assistenza agli inabili va considerato un'indennità di malattia

La pensione di inabilità è una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'Inps e tale da provocare un'assoluta e permanente impossibilità a lavorare, che possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva almeno pari a cinque anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre (156 settimane) di versamento effettuato nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

I titolari di pensione di inabilità che si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di una continua assistenza perchè non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. Questo assegno viene concesso su domanda dell'interessato, e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità.

L'assegno per l'assistenza personale e continuativa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti, e cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità.

L'Inps, con la circolare n. 137 del 28 novembre scorso, ha precisato che per effetto dell'applicazione del regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005, entrato in vigore il 5 maggio 2005, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità non viene più considerato una prestazione speciale non contributiva, ma viene assimilato ad una prestazione per malattia in denaro.

A decorrere dal 1° giugno 2005 l'assegno può essere corrisposto al beneficiario, titolare di pensione di inabilità, anche se residente in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; al contrario, l'indennità di accompagnamento, prevista per gli invalidi civili, pur presentando caratteristiche analoghe all'assegno per l'assistenza personale e continuativa, spetta solo ai soggetti residenti in Italia.

Nessun commento: