mercoledì 6 dicembre 2006

L'indennità di disoccupazione e il part time verticale su base annua

L'indennità ordinaria di disoccupazione è un trattamento economico che spetta a tutti i lavoratori subordinati, anche stagionali, che sono assicurati contro la disoccupazione involontaria e che hanno cessato il rapporto di lavoro non per dimissioni, ma a seguito di licenziamento. Fanno eccezione i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa e le lavoratrici che si siano dimesse volontariamente durante il periodo nel quale vige il divieto di licenziamento o entro un anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottante o affidataria: a questi lavoratori, infatti, l'indennità viene comunque concessa.

Per ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione il lavoratore deve far valere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria e almeno un anno (52 contributi settimanali) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte di cassazione si è interessata negli ultimi anni alla possibilità di concedere l'indennità di disoccupazione ai lavoratori aventi un contratto a tempo parziale di tipo verticale su base annua: in pratica, un contratto che fa lavorare il dipendente a tempo pieno, ma in periodi predeterminati dell'anno.

Secondo la Suprema Corte (sentenza delle Sezioni Unite n. 1732 del 6 febbraio 2003, ribadita lo scorso 18 luglio dalla sentenza della Sezione Lavoro n. 16430) a questi lavoratori part time non spetta il trattamento ordinario di disoccupazione per i periodi di inattività, dal momento che si tratta di una inattività volontaria, stabilita al momento della firma sul contratto di lavoro. In questo senso, non è possibile equiparare la loro situazione a quella dei lavoratori stagionali, i quali invece ricevono l'indennità di disoccupazione perchè le attività stagionali sono tassativamente individuate e la loro determinazione non è rimessa all'autonomia dei privati.

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