Addio "No tax area" e "Family area", bentornate detrazioni
Con la Finanziaria 2007 (legge 296/06) sono state abrogate le deduzioni "No tax area" e "Family area" e al loro posto sono state reintrodotte le detrazioni per carichi di famiglia e per il reddito da lavoro (art. 1, comma 6).
Per poter godere di queste detrazioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti e i soggetti percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro, sostituto d'imposta, di avervi diritto, segnalando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
I soggetti non residenti nel territorio italiano, che in via generale sono esclusi dal beneficio delle detrazioni d'imposta, possono tuttavia goderne per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino con idonea documentazione (da individuarsi con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio italiano, e che non godano, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari (art. 1, comma 1324).
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni (mediante il sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi) devono presentare la seguente documentazione:
- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine (art. 1, comma 1325).
Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, la richiesta di detrazione dei cittadini extracomunitari deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1326).
Per poter godere di queste detrazioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti e i soggetti percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro, sostituto d'imposta, di avervi diritto, segnalando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
I soggetti non residenti nel territorio italiano, che in via generale sono esclusi dal beneficio delle detrazioni d'imposta, possono tuttavia goderne per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino con idonea documentazione (da individuarsi con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio italiano, e che non godano, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari (art. 1, comma 1324).
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni (mediante il sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi) devono presentare la seguente documentazione:
- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine (art. 1, comma 1325).
Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, la richiesta di detrazione dei cittadini extracomunitari deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1326).
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